Non è una novità che si debba
rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e delle trattenute
operate, così come non è innovativo che tale certificazione debba essere
consegnata (in forma cartacea) al percipiente entro il 28 febbraio dell’anno
successivo.
La novità, invece, si rinviene:
·
nell’obbligo di trasmissione telematica di tali
documenti all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest’anno, poiché la
scadenza coincide con un sabato, si provvederà entro il primo giorno lavorativo
successivo, quindi il 9, come indicato in precedenza);
·
nell’esistenza di una specifica sanzione di 100
euro per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti
(salvo rimediare con un nuovo invio entro i 5 giorni dalla scadenza), peraltro
non riducibile con il meccanismo del cumulo. Ciò sta a significare che se
ometto 10 certificazioni, mi vengono addebitati 1.000 euro di sanzione. Sul tema
peraltro l’Agenzia ha affermato che non risulta neppure applicabile il
ravvedimento operoso per sanare una ritardata presentazione.
Di fronte a questo panorama, vi è
l’ulteriore novità: che la certificazione dovrà essere compilata utilizzando il
nuovo tracciato della Certificazione Unica, documento che incorpora il vecchio
Cud (da sempre redatto su documentazione predeterminata) e le certificazioni
degli altri redditi corrisposti (da sempre invece lasciate in forma libera),
quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi,
etc.. Quindi, le “vecchie” certificazioni, rilasciate nel passato, oggi non
possono più essere utilizzate.
Peraltro, va riscontrato che
molte delle informazioni richieste non serviranno affatto alla elaborazione
della dichiarazione precompilata; è ad esempio alla certificazione dei
professionisti con partita Iva, degli agenti e rappresentanti, etc. soggetti
per i quali si continuerà a compilare il classico modello Unico. Le istruzioni
precisano che anche tali ritenute devono essere incluse nella Certificazione
Unica.
Il flusso da inviare si compone
di tre parti (di cui una obbligatoria e le altre due eventuali):
·
frontespizio (tipo di comunicazione, dati del
sostituto, dati del firmatario, firma e all’impegno alla presentazione
telematica;
·
quadro CT: informazioni riguardanti la ricezione
in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate;
·
Certificazione Unica vera e propria: dati
fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente,
assimilati, assistenza fiscale e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi.