Modello CU Certificazione Unica Telematica

 Modello CU Certificazione Unica Telematica

Non è una novità che si debba rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e delle trattenute operate, così come non è innovativo che tale certificazione debba essere consegnata (in forma cartacea) al percipiente entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

La novità, invece, si rinviene:

·         nell’obbligo di trasmissione telematica di tali documenti all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest’anno, poiché la scadenza coincide con un sabato, si provvederà entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi il 9, come indicato in precedenza);

·         nell’esistenza di una specifica sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti (salvo rimediare con un nuovo invio entro i 5 giorni dalla scadenza), peraltro non riducibile con il meccanismo del cumulo. Ciò sta a significare che se ometto 10 certificazioni, mi vengono addebitati 1.000 euro di sanzione. Sul tema peraltro l’Agenzia ha affermato che non risulta neppure applicabile il ravvedimento operoso per sanare una ritardata presentazione.

Di fronte a questo panorama, vi è l’ulteriore novità: che la certificazione dovrà essere compilata utilizzando il nuovo tracciato della Certificazione Unica, documento che incorpora il vecchio Cud (da sempre redatto su documentazione predeterminata) e le certificazioni degli altri redditi corrisposti (da sempre invece lasciate in forma libera), quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi, etc.. Quindi, le “vecchie” certificazioni, rilasciate nel passato, oggi non possono più essere utilizzate.

Peraltro, va riscontrato che molte delle informazioni richieste non serviranno affatto alla elaborazione della dichiarazione precompilata; è ad esempio alla certificazione dei professionisti con partita Iva, degli agenti e rappresentanti, etc. soggetti per i quali si continuerà a compilare il classico modello Unico. Le istruzioni precisano che anche tali ritenute devono essere incluse nella Certificazione Unica.

Il flusso da inviare si compone di tre parti (di cui una obbligatoria e le altre due eventuali):

·         frontespizio (tipo di comunicazione, dati del sostituto, dati del firmatario, firma e all’impegno alla presentazione telematica;

·         quadro CT: informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

·         Certificazione Unica vera e propria: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



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