Le scadenze dello spesometro e della comunicazione delle liquidazioni Iva

Le scadenze dello spesometro e della comunicazione delle liquidazioni Iva

Con la riscrittura dell’articolo 21, D.L. 78/2010 viene di fatto sostituito il vecchio spesometro con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, nonché ricevute e registrate nel trimestre di riferimento. La comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d’importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione.

A regime, la trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, per quasi tutti i trimestri, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, fissata al 16 settembre.

Il decreto prevedeva – in fase di prima applicazione – che la comunicazione relativa al primo semestre dovesse essere effettuata entro la scadenza del 25 luglio 2017; tale scadenza transitoria pareva del tutto inadeguata (visto che per i dati del secondo trimestre vi sarebbe stata una anticipazione di quasi due mesi), ragion per cui il decreto milleproroghe ha previsto, solo per l’anno 2017:

· un accorpamento degli adempimenti in due semestri anziché in quattro trimestri;

· la scadenza del 16 settembre 2017 per il primo semestre 2017 e del 28 febbraio 2018 per il secondo semestre 2017.

Successivamente il primo trimestre scadrà al 31 maggio e il secondo trimestre al 16 settembre ( per l'anno 2017 scadono cumulativamente al 16 settembre 2017).

Il terzo trimestre scadrà il 30 novembre e il quarto trimestre il 28 febbraio ( per l'anno 2017 scadono cumulativamente il 28 febbraio 2018).

Accanto all’obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l’ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva. Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/10, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste a regime per la comunicazione di cui al precedente articolo 21.

La disposizione normativa precisa che restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate: ciò significa che se il contribuente liquida l’Iva con cadenza mensile dovrà continuare a versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

È importante notare che in relazione a tale secondo adempimento non è previsto alcun accorpamento o proroga, per cui già per il 2017 saranno applicabili le scadenze trimestrali a regime.

Il primo trimestre scade il 31 maggio, il secondo trimestre scade il 16 settembre, il terzo trimestre scade il 30 novembre e il quarto trimestre scade il 28 febbraio.


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